Riportiamo quanto scritto all’art. 1 del D.M. 388/2003
Classificazione delle aziende
- Le aziende ovvero le unita’ produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di
attivita’ svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
Gruppo A:
I) Aziende o unita’ produttive con attivita’ industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o
notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali
termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita’ minerarie definite dal
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di
esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unita’ produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai
gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita’ permanente superiore a quattro,
quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed
aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unita’ produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del
comparto dell’agricoltura.
Gruppo B: aziende o unita’ produttive con tre o piu’ lavoratori che non rientrano nel gruppo
A.
Gruppo C: aziende o unita’ produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel
gruppo A. - Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di
appartenenza della propria azienda od unita’ produttiva e, solo nel caso appartenga al
gruppo A, la comunica all’Azienda Unita’ Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si
svolge l’attivita’ lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se
l’azienda o unita’ produttiva svolge attivita’ lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di
lavoro deve riferirsi all’attivita’ con indice piu’ elevato.
Ricordiamo che, a seconda del gruppo di appartenenza, l’azienda deve seguire corsi di durata diversa:
- Aziende gruppo A ➡️Corso base di 16 ore ➡️ Corso di aggiornamento di 6 ore
- Aziende gruppo B o C ➡️ Corso base di 12 ore ➡️Corso di aggiornamento di 4 ore
Per tutti la scadenza dell’aggiornamento è triennale